COVID-19, Scadenze amministrative, giurisdizionali e fiscali

La FNP CISL ritiene utile riportarvi un riepilogo delle proroghe di alcuni termini amministrativi, giurisdizionali e fiscali introdotti dai decreti emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
RINNOVO PATENTE DI GUIDA. La validità dei documenti di riconoscimento e di identità (art. 1, c. 1, lettere c), d) ed e), del DPR 445/2000), e quindi anche delle patenti di guida (essendo documenti di riconoscimento ai sensi dell’art. 35, del DPR 445/2000), scaduti o in scadenza a partire dal 17 marzo 2020, è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento (art. 104 del Dl. 18/2020).
ESAMI DI TEORIA PATENTE DI GUIDA. Le prove di valutazione delle cognizioni, dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, da effettuarsi nel termine semestrale previsto dall’art. 122, comma 1 del codice della strada entro il 30 aprile 2020, possono svolgersi, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza, entro il 30 giugno 2020, previa prenotazione presso il competente Ufficio Motorizzazione civile (art.1, c. 1, Decreto del del Ministero dei trasporti protocollo 0000050 del 10-03-2020).
FOGLIO ROSA. Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (“foglio rosa”) con scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020. Sui “fogli rosa” l’Ufficio motorizzazione civile annoterà l’indicazione “Autorizzazione prorogata fino al 30 giugno 2020 ai sensi del D.D. 10 marzo 2020″ (art.1, c. 2, Decreto del del Ministero dei trasporti protocollo 0000050 del 10-03-2020).
PROROGA DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA PATENTE. I permessi provvisori di guida rilasciati ai sensi dell’art. 59 della L.120/2010, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, sono prorogati fino al 30 giugno 2020. La proroga del permesso provvisorio di guida è richiesto al competente Ufficio della motorizzazione civile ed avrà validità fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Sul predetto permesso provvisorio di guida, sarà annotato, a cura del predetto Ufficio, l’indicazione “Permesso prorogato fino al (data), ai sensi del decreto ministeriale 11 Marzo 2020″ (art. 1, c. 1, Decreto del Ministero dei trasporti, n. 108 del 11/03/2020).
TERMINI ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
Conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (art. 103, c. 2, Dl. 18/2020). Rientrano tra questi:
• gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell’art. 115, c. 2, lettera a) del Dlgs n. 285/1992, ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
• i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art.119 del Dlgs n. 285/1992, per il conseguimento della patente di guida;
• gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE (CQC);
• le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade, ai sensi degli artt. 10 CdS;
• tutte le autorizzazioni e le concessioni, in qualunque forma previste, rilasciate da enti proprietari o concessionari delle strade ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23, 27, 175, 176 CdS;
• l’autorizzazione per la circolazione di prova ai sensi dell’art. 98, CdS, per cui non sia già pendente il procedimento di rinnovo il permesso provvisorio di circolazione;
• l’estratto della carta di circolazione (art. 95);
• il foglio di via (art. 99);
• gli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, c. 1, CdS (in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni);
• la ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’art. 7, c. 1, della L.264/1991, come previsto dall’art. 92, c. 2, CdS (in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni);
• i fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 CdS, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione «ordinaria» bensì a quella ai transiti di confine;
• le carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, c. 1, CdS;
• il permesso provvisorio di guida in caso di smarrimento, distruzione, aggiornamento o deterioramento della patente di guida o di altro documento per la guida o della carta di circolazione;
• le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal CdS o da norme speciali;
• le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
• la licenza per trasporto di esplosivi, radioattivi e gas tossici;
• il certificato attestante il controllo periodico degli estintori per il trasporto merci pericolose le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti le abilitazioni all’effettuazione delle scorte tecniche di cui agli artt. 9 e 10 CdS;
• il certificato di abilitazione professione di cui all’art. 116, c. 8, CdS (tipo KA e KB). la patente di servizio di cui all’art. 139 CdS.
TERMINI PAGAMENTO MULTE. A partire dal 10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, il pagamento delle multe è sospeso. Le scadenze di 60 giorni decorrono quindi dal 4 aprile e si avranno 30 giorni di tempo per ricorrere al giudice di pace (art. 10, commi 4 e 18 Dl. 9/2020).
TERMINI PAGAMENTO MULTE RIDOTTE DEL 30%. Per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020, la sanzione amministrativa pecuniaria dovuta per le violazioni del codice della strada è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione (art.108, c. 2, Dl. 18/2020).
TERMINI PAGAMENTO ASSICURAZIONE AUTO. Per il periodo dal 17 marzo al 31 luglio 2020, oltre ai 15 giorni già previsti oltre la scadenza, viene prorogata di ulteriori 15 giorni il termine entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, per un totale di 30 giorni (art. 125, c. 2, Dl.18/2020).
TERMINI REVISIONE AUTO. Dal 17 marzo, tutti i veicoli con revisione scaduta anche da tempo antecedente da tale data o da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, possono circolare sino al 31 ottobre 2020 (art. 92, c.4, Dl. 18/2020).
Sono sospesi dal 10 marzo al 3 aprile 2020 (art. 10, commi 4 e 18 Dl. 9/2020), i termini di:
NOTIFICA DEI VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE al Codice della Strada a delle altre norme che prevedono sanzioni amministrative;
PRESENTAZIONE DI RICORSI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI.
Ricordiamo, inoltre, la proroga di alcuni termini in materia fiscale, quali:

TERMINI PAGAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
• Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a:
• – cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
• – avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
• – avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
• – atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
• – ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
• I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 (art. 68, commi 1 e 2, Dl. 18/2020).

TERMINI RELATIVI A DEFINIZIONE AGEVOLATA. Sono differiti dal 28 febbraio al 31 maggio 2020 il termine di versamento degli importi relativi alla “Rottamazione ter” e dal 31 marzo al 31 maggio 2020 il termine di versamento degli importi relativi al “Saldo e stralcio” delle cartelle (art. 68, c.3, Dl. 18/2020).