Corte Costituzionale su Perequazione trattamenti pensionistici

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Corte Costituzionale su Perequazione trattamenti pensionistici

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 Corte Costituzionale su Perequazione trattamenti pensionistici  

 

Il 24 Ottobre 2017 si è tenuta l’udienza pubblica presso la Corte Costituzionale in merito alla rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013.

Si tratta, come noto, del blocco della rivalutazione dei trattamenti pensionistici prevista per gli anni 2012 e 2013, come disciplinata dall’articolo 24, commi 25 e 25 bis del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2015, novellati dall’art. 1 del decreto legge n. 65/2015, convertito in legge 109/2015; quest’ultimo emanato per dare attuazione alla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale.

Le predette norme riconoscono la perequazione integralmente solamente per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo INPS mentre la riconoscono in misura diversa per quelli tra tre e sei volte minimo, fino ad escludere la perequazione per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo.

I Giudici remittenti ritengono le norme censurate in contrasto con i principi costituzionali di proporzionalità e adeguatezza del trattamento previdenziale, inteso come retribuzione differita, espressi dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, mentre in altri atti di promovimento i giudici lamentano la violazione del principio di ragionevolezza.

In alcuni giudizi è stata sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 1, comma 483, della legge n. 147/2013, norma che esclude per il 2014 la perequazione per i trattamenti superiori a sei volte il minimo e disciplina il blocco della rivalutazione fino al 2016 (blocco prorogato al 2018 dall’art. 1, comma 286 della legge n. 208 del 2015). I giudici rimettenti ritengono che tale disciplina si pone in contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Nell’udienza pubblica, il Giudice Sciarra ha relazionato la causa.

La Corte, preliminarmente ha deciso, con Ordinanza dibattimentale, in merito a due intervenienti, disponendone l’inammissibilità degli interventi per mancanza di un interesse immediatamente qualificato. La stessa Corte, inoltre, ha disposto come irricevibile il ricorso presentato da un’associazione di consumatori.

Già in sede di udienza, il legale dell’INPS e l’Avvocatura dello Stato, nelle loro conclusioni, hanno insistito sul bilanciamento degli interessi e sulle difficoltà di reperimento delle risorse.

La Corte, riunita in Camera di consiglio il 25 ottobre  per discutere la questione, ha respinto le censure di incostituzionalità del decreto-legge n. 65 del 2015. In particolare, in un comunicato stampa della stessa Corte   si legge che “diversamente dalle disposizioni del Salva Italia annullate nel 2015”, con la sentenza n. 70 del 2015 “la nuova e temporanea disciplina prevista dal decreto-legge n. 65 del 2015 realizzi un bilanciamento non irragionevole tra i diritti dei pensionati e le esigenze della finanza pubblica”, così come previsto dall’art. 81 della Costituzione.

In prima battuta apprendiamo la decisione della Corte con estrema delusione e amarezza, in quanto speravamo nel riconoscimento della rivalutazione del montate. In ogni modo, attendiamo la pubblicazione della sentenza per conoscere per esteso le motivazioni in virtù delle quali la Corte ha dichiarato legittimo il decreto n. 65/2015. Ad oggi, continueremo a portare avanti, con tenacia e determinazione, la nostra rivendicazione per il riconoscimento della rivalutazione delle pensioni; rivendicazione già inserita nell’accordo siglato il 28 settembre 2016, in discussione al Tavolo concertativo con il Governo.